PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento retroattivo dell'equipollenza del titolo accademico).

      1. Il titolo di specializzazione conseguito dai laureati in medicina e chirurgia iscritti nel periodo tra il 1983 e il 1992 alle scuole di specializzazione istituite presso le università italiane è equipollente a quello conseguito negli altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo di vigenza della direttiva 82/76 CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

Art. 2.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione specialistica).

      1. Esclusivamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, istituite presso le università degli studi, a decorrere dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1990/1991 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno proposto domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione e per l'adempimento dello Stato al versamento della borsa di studio e il cui procedimento è pendente in ogni stato e grado del giudizio, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata legale del corso, a titolo forfetario, una borsa di studio onnicomprensiva dell'importo di 7.000 euro per ogni anno di specializzazione. Non sono dovuti interessi legali né rivalutazione monetaria.
      2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento della sussistenza, oltre che della proposizione della relativa domanda giudiziale di cui al

 

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medesimo comma 1, delle seguenti condizioni:

          a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso stesso fino all'ottenimento del relativo diploma di specializzazione presso le università degli studi dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1990/1991;

          b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto rapportato al periodo di frequenza di cui alla lettera a), o, in ogni caso, secondo le direttive della scuola di specializzazione di appartenenza vigenti nel periodo di frequenza, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale far pervenire, a pena di decadenza, le domande di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo e il contenuto delle stesse, lo scaglionamento dei relativi pagamenti, nonché le modalità d'inoltro delle domande e delle verifiche da effettuare sulle medesime a mezzo di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle domande pervenute.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.